Francesco Leone Commercialista

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Ci sono parole, espressioni, concetti che, a volte, divengono famosi in maniera inaspettata, fino a diventare un “must”.

Da un paio di anni, per qualunque imprenditore che tenga alla buona salute della propria azienda, il concetto cui fare estrema attenzione è “adeguati assetti” organizzativi, amministrativi e contabili, diventato, ormai, il faro con cui illuminare la gestione aziendale e da cui farsi guidare nella tempestosa navigazione che è la vita di una azienda.

Infatti, l’art. 2086 comma 2 del Codice Civile, riformulato in seguito al varo definitivo del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.L. n.14 del 12/01/2019) detta una serie di nuove condizioni per l’imprenditore societario e collettivo, finalizzate alla corretta gestione dell’azienda stessa.

A questi il Codice della Crisi riserva delle agevolazioni, posto che secondo l’art.2086 l’imprenditore societario o collettivo ha il dovere di istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell'impresa  e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della continuità' aziendale. 

La finalità ultima del nuovo codice della crisi è, in sostanza, distinguere i “cattivi” imprenditori da quelli semplicemente “sfortunati”, intendendo, per questi ultimi, coloro che attuano per bene le prescrizioni di legge (e non solo) ma che, magari per fatti esterni, incappano in un periodo di crisi, anche irreversibile della azienda stessa.

Queste poche righe e le settanta parole che compongo il secondo comma dell’art.2086 c.c., sopra esposto, costituiscono uno stravolgimento epocale nella logica di gestione delle aziende e nelle conseguenti responsabilità degli imprenditori perché sanciscono per legge il concetto di buona gestione aziendale, che diventa, appunto, un obbligo e non una mera eventualità, appannaggio solo degli imprenditori più bravi e più attenti alle esigenze organizzative della propria azienda.

Il nuovo Codice della Crisi, infatti, supera la distinzione tra vita della azienda “in bonis” (la normale gestione) e fase critica e fallimentare della stessa (la vecchia impostazione); dal 16 marzo 2019, giorno di entrata in vigore dell’ormai onnipresente comma secondo dell’art.2086 c.c., il legislatore ha imposto all’imprenditore l’obbligo di mettere in atto una serie di azioni, strumenti, controlli e pianificazioni, a loro volta sancite e richiamate in appositi schemi e check list da utilizzare all’occorrenza, che devono identificare la rispondenza della gestione a quanto previsto dalla legge.

In questo modo, l’impresa potrà tenere sotto controllo i principali parametri utili a valutarne lo stato di salute, le prospettive future, la possibilità di continuità aziendale almeno nei successivi 12 mesi e il relativo rischio di crisi.

Se l’azienda continua a essere in buona salute, l’attività di controllo e monitoraggio (attuata grazie dall’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile) servirà a certificarne la continuità operativa nel tempo anche nel rispetto della innegabile funzione sociale dell’impresa e delle sue responsabilità nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, banche, pubblica amministrazione e tutto l’ecosistema socioeconomico che le gira attorno.

Se l’azienda mostra segni di crisi, grazie al suddetto monitoraggio, l’imprenditore dovrà tempestivamente “allertare” (altro temine che diventerà un must nei prossimi mesi) gli organi competenti, ovvero dovrà attivare una serie di procedure mirate a individuare una possibile soluzione della crisi o ad avviarne la liquidazione, se non è possibile il risanamento.

Se l’imprenditore avrà fatto per bene le attività di monitoraggio, grazie all’adozione del taumaturgico “adeguato assetto” e avrà “allertato” per tempo (entro 90 giorni) gli organi competenti previsti dalla procedura, potrà, di fatto, uscire indenne dalla crisi della propria azienda anche in caso di liquidazione giudiziale (il termine che sostituisce la parola fallimento) e, magari, riavviare in tempi brevi un’altra attività, lasciandosi alle spalle l’esperienza di business sfortunata.

Nel caso, invece, l’imprenditore non abbia adottato un “adeguato assetto” e/o non abbia provveduto ad allertare per tempo gli organi competenti in caso di segnali di crisi aziendale (imprenditore “cattivo”), laddove la crisi stessa sfoci in un effettivo default dell’azienda con relativa liquidazione giudiziale (fallimento), l’imprenditore, oltre agli eventuali risvolti di natura penale, potrà essere chiamato a ripagare i debiti aziendali anche con il patrimonio suo personale.

Bisogna, inoltre, segnalare che dal 15 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate è obbligata a segnalare anche un semplice mancato versamento di iva determinato nell’importo dalle vigenti leggi, a partire dalle liquidazioni iva del primo trimestre 2022; questa segnalazione costituisce già da sola un potenziale segnale di crisi, cui l’imprenditore, nonché eventuali sindaci e revisori, dovranno necessariamente tenere conto, pena la possibile contestazione di mancato adeguamento al codice della crisi e relativo addebito di responsabilità.

La circostanza della responsabilità di amministratori e organi di controllo, ben sancita dal nuovo Codice della Crisi di Impresa, rappresenta un altissimo rischio per qualunque imprenditore e a nulla vale la eventuale responsabilità limitata prevista in alcune forme societarie (srl, spa, etc.).

Pertanto, l’unico imprenditore che potrà dirsi al “sicuro” da oggi in poi è solo quello che istituisce per tempo un adeguato assetto organizzativo e che allerta per tempo in caso di crisi.

Tutti gli altri possono ben dirsi “a rischio”.

In conclusione, l’adozione tempestiva di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile potrebbe rivelarsi uno dei migliori affari per l’imprenditore attento alla propria azienda e al passo con i tempi.

Se la tua azienda non ha ancora adottato un sistema di gestione e valutazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e vuoi risolvere in maniera semplice ed efficiente il problema, contattami qui.

Francesco Leone

Dottore Commercialista

Revisore Legale

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