Francesco Leone Commercialista

logo_francescoleone

Continuano i nostri appuntamenti con l’Alfabeto dell’Imprenditore , la rubrica nella quale ogni settimana esaminiamo un termine inerente l’azienda e l’impresa in generale.

Questa settimana, per il sesto appuntamento della rubrica, il termine scelto è Franchising .

Termine molto conosciuto ma forse , a volte , non ben compreso fino in fondo nel suo significato e nelle sue implicazioni , sia positive che negative .

Quindi , vediamo di cosa si tratta .

Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditori per la produzione o distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole avviare una nuova impresa non partendo da zero, ma preferendo collaborare con un marchio già esistente e , possibilmente, già affermato. Il franchising è infatti un accordo di collaborazione che vede da una parte un’azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o franchisor) e dall’altra una società o una persona fisica (affiliato, o franchisee) che aderisce a questa formula.

Il Franchisor, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o servizi di una determinata marca od insegna, concede all’affiliato, in genere rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando l’insegna dell’affiliante oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. In cambio l’affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor. In genere, tutto questo viene offerto dall’affiliante all’affiliato in cambio del pagamento di una percentuale sul fatturato ( royalty )  e/o di un bonus di ingresso (fee) , che rappresenta un investimento , insieme al rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto.

In Italia franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129.

Il franchising rappresenta indubbiamente un vantaggio per il Franchisor , in quanto consente di avere una crescita più veloce rispetto a uno sviluppo tradizionale. Infatti parte degli investimenti, l’eventuale scelta delle località, la gestione del personale e soprattutto parte del rischio di impresa si ripartiscono fra le due strutture (franchisor e franchisee).

Il franchising è anche una soluzione che consente di derogare a normative antitrust che impongono limiti alla quota di mercato detenibile da una singola società, una distanza e un bacino di utenza minimo fra due punti vendita dello stesso comparto merceologico (della medesima società oppure di marchi differenti). Infatti, il negozio in franchising è proprietà di un soggetto differente dal marchio distributore, il quale in questo modo ottiene un maggiore numero di sbocchi sul mercato. I costi di struttura della filiale sono poi a carico dell’affiliato, con relativo vantaggio di risparmio per l’affiliante.

Gli elementi importanti e fondamentali di ogni contratto di franchising , come definito dall’art. 1 della legge n. 129/2004 , sono:

  • il know – how , ovvero l’insieme di conoscenze teoriche , sostanziali e pratiche dell’affiliante;
  • il diritto d’ingresso (entrance fee) quale cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising;
  • le royalties come una percentuale commisurata al giro d’affari o in quota fissa, periodicamente dovuta all’affiliante;
  • beni dell’affiliante: i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.

L’art. 3 della legge n. 129/2004 prevede che il contratto di franchising debba essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità.

Il contratto di franchising, ai sensi del richiamato art. 3 deve espressamente indicare:

  1. l’ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso;
  2. le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  3. l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale;
  4. la specifica descrizione del know – how;
  5. l’indicazione dei servizi d’assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall’affiliante;
  6. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto;
  7. la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.

Gli artt. 5 e 6 della legge n. 129/2004 pongono a carico di affiliante e affiliato ulteriori obblighi che possono ritenersi espressione del generale principio di rispetto della correttezza e della buona fede nell’ambito delle trattative e nello svolgimento del rapporto.

Inoltre , il comportamento dell’affiliante che fornisca informazioni false all’affiliato è qualificabile come comportamento doloso e, ai sensi dell’art. 1439 c.c., può determinare l’annullamento del contratto su domanda dell’affiliato.

L’aspetto caratterizzante del contratto di Franchising , se ben gestito ed interpretato da entrambi gli attori ( Franchisor e Franchisee ) è che lo stesso rappresenta un notevole strumento di sviluppo commerciale , molto più veloce e , teoricamente, affidabile rispetto ad iniziative commerciali estemporanee o improvvisate .

Il vero problema è , per il Franchisor, quello di proporre un “pacchetto” di Franchising che sia realmente conveniente e profittevole per “entrambi ( Franchisor e franchisee ) ; per il, Franchisee , il problema è quello di scegliere il franchising giusto per le proprie esigenze, possibilità di investimento , obiettivi personali e lavorativi , situazioni familiari , etc.

Spesso gli insuccessi nascono dal fatto che non si instaurano rapporti di franchising nel quale “entrambe” le pari abbiano un reale beneficio economico .

Se vuoi approfondire questo argomento e ricevere ulteriori consigli o indicazioni sul tema del FRANCHISING puoi scrivere a info@studioleone.biz o commentare questo articolo .

Francesco Leone

www.francescoleonecommercialista.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *